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a cura dell'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi e del Gruppo di Lavoro sul diritto d'autore interno ad A.V.I.
1 - Bollinatura dei
supporti audiovisivi
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Quali sono i
supporti da bollinare (ad es.:
acquisizioni all’estero,
videoregistrazioni, registrazioni di incontri, convegni, spettacoli
realizzati dalla stessa struttura)?
L’art.
2 del Protocollo AVI/SIAE prevede che per le attività di prestito
dei servizi che rientrino nella previsione dell’art. 69 l.d.a., «su
tutti gli audiovisivi ammessi al prestito ovvero sugli audiovisivi
dei servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità
in prestito all'utenza, al fine di combattere il fenomeno della
pirateria, venga apposto il bollino SIAE» (art. 2, par. 1). Il
riferimento all’art. 69 l.d.a. rende indispensabile l’apposizione
del contrassegno su fonogrammi e videogrammi che contengano «opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto
di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro
mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
Quindi, il Protocollo AVI/SIAE,
richiamando la norma di legge, impone che su tutti i supporti
contenenti opere audiovisive destinati al prestito sia apposto il
bollino SIAE. In particolare, l’adesione al Protocollo rende
necessaria l’applicazione del contrassegno SIAE anche su supporti
acquisiti all’estero, benché la misura della bollinatura sia
presente solo in Italia (e, peraltro, sia stata oggetto di giudizio
di legittimità comunitaria davanti alla Corte di Giustizia).
Il
Protocollo AVI/SIAE dispone che «tutti gli audiovisivi presenti
nell’archivio … saranno muniti di regolare bollino SIAE qualora
disponibili al prestito esterno»
(art. 2, par. 4). Nessun obbligo di «bollinatura» è espresso con
riferimento alle copie uniche o di salvataggio e comunque ai supporti
audiovisivi che non sono ammessi al prestito esterno e sono
disponibili solo in consultazione interna. Ai sensi del Protocollo,
su queste copie viene semplicemente apposto un bollino di AVI in
virtù del quale si segnala il fatto che la copia debba intendersi
copia di salvataggio (e comunque non ammessa al prestito).
2 - Copia di
salvataggio
Si
ritiene che sia possibile, in quanto
ammessa, la realizzazione il cambio del supporto qualora quello
precedente non risulti più conforme agli standard tecnici oppure
risulti danneggiato.
La
copia di salvataggio è un unico esemplare, come indicato dall’art.
69 l.d.a.
L’art.
2 del Protocollo AVI/SIAE non consente il prestito della copia di
salvataggio.
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E’
consentito mettere online materiali audiovisivi e di altra
natura, digitalizzati, all’interno di un
sito didattico e/o ad accesso riservato (magari nei limiti di quello
che viene considerato dall’art. 70
l.d.a. «uso di
critica e di discussione»)?
E’
possibile l’utilizzo di materiali audiovisivi e di altre opere
tutelate dal diritto d’autore a condizione che siano rispettate le
disposizioni espresse dall’art. 70 l.d.a., che consente «il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di
opera e la loro comunicazione al pubblico… se effettuati per uso di
critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica
dell’opera». Ovviamente, l’art. 70 l.d.a. non consente la
riproduzione integrale delle opere, tanto che la giurisprudenza tende
ad escludere dall’applicazione di tale previsione la categoria
delle opere dell’arte figurativa (per le quali la citazione stessa
comporterebbe nella maggior parte delle ipotesi la riproduzione
integrale). Con specifico riferimento alla rete Internet, il comma 1
bis dello stesso art. 70 l.d.a. prevede che la pubblicazione a titolo
gratuito attraverso Internet di «immagini e musiche» sia ammessa
solo se effettuata con tecniche che consentano la riproduzione «a
bassa risoluzione» o che comportino la riproduzione delle opere
«degradate» esclusivamente per uso didattico o scientifico e solo
nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Peraltro, la
stessa norma prevede che un decreto del Ministero per i beni e le
attività culturali fissi le
modalità e le determinazioni di tale uso didattico o scientifico.
Tuttavia, allo stato, il decreto non è ancora stato emanato.
Un caso
diverso è invece costituito dalla scelta di ospitare materiali
audiovisivi su un server interno, avente l’unica finalità di
consentire la loro consultazione interna.
In
relazione a tale caso, si veda il Punto 3.
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Come si armonizza in
Italia, l’accordo che un
soggetto ha con il detentore dei diritti (che magari esclude
la possibilità di duplicazione, soprattutto se straniero)
e la legge italiana (per es.
la copia di backup)?
Al
quesito non è facile dare una risposta univoca, in considerazione
della problematica applicazione di norme di diritto internazionale
privato. Ad ogni modo, si deve rilevare che la possibilità di
effettuare la copia di backup è un diritto riconosciuto all’utente
legittimo dalle norme comunitarie e nazionali in tema di proprietà
intellettuale. Pertanto, si ritiene che non sia possibile che il
titolare (straniero) dei diritti ponga un divieto
alla realizzazione della (legittima) copia di salvataggio del
supporto effettuata per usi consentiti (ad esempio, al fine di
preservare l’originale) sul territorio nazionale italiano.
La
copia presuppone la titolarità della licenza d’uso sull’opera.
Quindi, non è ammessa la «copia della copia». E’ necessario che
la biblioteca/videoteca disponga almeno di una licenza (nel caso di
registrazione televisiva di un film da parte di una
biblioteca/videoteca sarebbe assai arduo dimostrare che si tratta di
una «copia
privata» ammessa dalla legge).
3 - Consultazione
interna alla biblioteca
No.
Si
ritiene che la legge n. 633/41 e il
Protocollo AVI/SIAE non si oppongano a tale ipotesi. Infatti, la
copia in questione non è destinata al prestito.
Tuttavia, tale operazione deve comunque rispettare quanto disposto
dall’art. 60 l.d.a. in merito all’unicità della copia di
salvataggio. Pertanto, all’interno della Biblioteca può essere
conservata un’unica copia di salvataggio.
4
- Proiezione pubblica / plurisoggettiva
Il
Protocollo AVI/SIAE dispone espressamente che per le proiezioni
pubbliche, il soggetto aderente ad AVI
debba «corrispondere il diritto d’autore alla SIAE e ottenere la
necessaria autorizzazione dagli aventi diritto» (art. 4).
L’autorizzazione alle proiezioni pubbliche può essere concessa
dagli aventi diritto sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
Invece,
per le proiezioni plurisoggettive nulla è dovuto a SIAE.
Si
ricorda che con l’espressione
“proiezione plurisoggettiva”, ai sensi del Protocollo AVI/SIAE,
si deve intendere una proiezione che sia effettuata sulla base di una
preventiva richiesta scritta formulata da parte di un gruppo di
utenti, singolarmente indicati nella richiesta scritta. Tale
proiezione potrà essere autorizzata con l’unico fine di rendere
possibile la consultazione contemporanea di una stessa opera da parte
di più utenti contemporaneamente esclusivamente allìinterno dei
locali della Biblioteca.
Alla svolgimento della suddetta proiezione non potrà essere data
alcuna forma di pubblicità al pubblico e vi saranno ammessi
esclusivamente gli utenti che ne abbiano fatto richiesta.
Quando
si tratta di proiezioni pubbliche i diritti vanno corrisposti a SIAE,
secondo quanto previsto dal Protocollo
AVI/SIAE (art. 4).
Inoltre,
è indispensabile ottenere la
necessaria autorizzazione alla proiezione da parte degli aventi
diritto sul DVD. Ad esempio, sarà necessario rivolgersi sia
all’editore sia al titolare dei diritti di distribuzione
dell’opera, qualora si tratti di due soggetti differenti.
La
citazione di una parte dell’opera è consentita direttamente
dall’art. 70 l.d.a., che la consente qualora la stessa sia
effettuata «per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza
all’utilizzazione economica dell’opera». Il limite richiesto
dalla stessa legge è che nel caso in cui la citazione sia effettuata
a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo avvenga
«per finalità illustrative e non per fini commerciali».
Videoregistrazioni di
lezioni/conferenze/seminari/eventi in ambito
universitario/scolastico, sia aperte al pubblico come solo interne
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Quale utilizzo
(consultazione, prestito, digitalizzazione a fini conservativi e per
miglior fruizione dell’utenza, cambio supporto VHS/DVD, ecc.) ne
può fare la videoteca/biblioteca presso la quale questo tipo
di materiale è depositato, in assenza di
liberatoria o autorizzazione scritta dell’autore, nel caso in cui
le registrazioni siano state
eseguite con attrezzature dell’università/ente
e con il supporto di personale incaricato dell’università/ente?
Registrare
lezioni, conferenze, seminari rappresenta la «fissazione» di
un’opera intellettuale. Pertanto, l’autore deve pur sempre
prestare il proprio consenso a tale «fissazione», anche nel caso in
cui lo stesso sia un docente dell’università o dell’ente presso
cui presta servizio.
Videoregistrazione di
un evento o di una performance
tenutasi in luogo pubblico
(per es.
uno spettacolo di danza in una piazza) eseguite da
terzi consegnate/donate alla videoteca/biblioteca
Perché
la ripresa si possa considerare legittima, è necessario che la
ripresa dello spettacolo sia stata autorizzata dai titolari dei
diritti. Quindi, per quanto la videoteca sia “terza” rispetto ai
rapporti tra titolari dei diritti e soggetto che ha effettuato le
riprese audio/video, è opportuno che la stessa verifichi la piena
legittimità delle riprese al soggetto cedente il supporto.
Sono
ammessi consultazione e prestito se la registrazione è in regola con
l’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.
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